D.Lgs. su accertamento tributario e concordato preventivo biennale in attuazione della Riforma fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Il nuovo Decreto, entrato in vigore dal 22 febbraio 2024, consta di 41 articoli suddivisi in tre titoli ed è così suddiviso:

  • Titolo I “Disposizioni in materia di accertamento tributario“;

  • Titolo II “Disciplina del concordato preventivo biennale”;

  • Titolo III “Disposizioni finali”.

L’articolo 1 interviene sul D.Lgs. n. 218/1997 prevedendo che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possano essere definiti con adesione del contribuente.

Inoltre, al suddetto D.Lgs. n. 218/1997 viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si specifica che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

 

L’adesione, di cui all’articolo 1, comma 1:

– può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione;

– deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.

 

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

 

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 12/2024, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, introduce la possibilità per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, di accedere a un concordato preventivo biennale a determinate condizioni e secondo modalità prestabilite.

All’articolo 7 ne viene, poi, definito l’ambito di applicazione, specificando che per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Il contribuente potrà, dunque, aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001. 

 

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale.
Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
– devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;
– non devono avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 12/2024, non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • condanna per dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L’articolo 12 individua, poi, gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Tale accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato, infatti, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

All’articolo 21 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato, al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia, cessa di avere
efficacia.

Mentre, all’articolo 22 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

 

L’articolo 23 riconosce anche ai contribuenti rientranti nel regime forfetario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III. 

L’articolo 24 stabilisce che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11.

Come per i soggetti ISA, anche per i forfettari all’articolo 25 vengono descritti alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato.

Inoltre, come specificato dall’articolo 26, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Infine, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

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