Domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa


Per l’anno 2022 la domanda per la deroga dal contributo minimo soggettivo Inarcassa deve essere presentata entro il 31 maggio 2022 se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi all’INARCASSA.
La contribuzione è suddivisa in contributo soggettivo, contributo facoltativo, contributo integrativo e contributo di maternità/paternità.
Il contributo soggettivo è determinato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con la previsione di un contributo minimo, che prescinde dunque dall’ammontare del reddito.
Per l’anno 2022 il contributo minimo è pari a Euro 2.365,00.


Il Regolamento generale di previdenza Inarcassa prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Per l’anno 2022 la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta da chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a Euro 16.310,00. In tal caso, l’aliquota del 14,5% dovrà essere applicata sul reddito effettivamente prodotto e il contributo soggettivo dovrà essere pagato entro dicembre 2023, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno 2022 e 30 settembre 2022).

Fermo restando il limite reddituale, la deroga al versamento del contributo minimo soggettivo può essere richiesta dai soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
– essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
– non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
– non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
– non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
– non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

La deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio 2022, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.
È possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento che riguarda iscrizione di anni passati.
La domanda è valida soltanto per l’anno in corso e deve essere presentata per ciascuna annualità per la quale si intende fruire della deroga.
La domanda può essere annullata entro e non oltre il 31 maggio 2022 esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
L’Inarcassa ha precisato che la deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

In sede di presentazione della dichiarazione reddituale per l’anno 2022 (entro il 31 ottobre 2023):
– se l’ammontare del reddito professionale risulta inferiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/2023;
– se l’ammontare del reddito professionale risulta uguale o superiore a Euro 16.310,00, la procedura genera un avviso di pagamento PagoPA per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie. Tale importo deve essere pagato entro il 31/12/2023.
La deroga viene automaticamente revocata in caso di mancata presentazione della dichiarazione reddituale 2022 entro il termine del 31/12/2023. In tal caso viene ripristinato l’obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo , con applicazione delle relative sanzioni.

Per effetto della deroga al versamento del contributo minimo soggettivo viene ridotta l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. L’anzianità contributiva è riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
L’anzianità previdenziale intera può essere integrata successivamente richiedendo il riscatto con il versamento della differenza contributiva (integrazione volontaria).
La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente dagli associati iscritti alla Cassa, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro i cinque anni successivi.

Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabile al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx