Novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: il punto del Fisco

L’Agenzia delle entrate ha dettato istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 13 giugno 2024, n. 13/E).

La Legge di bilancio 2024, ha introdotto, tra l’altro, modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e misure in materia di variazione dello stato dei beni.

 

In particolare all’articolo 1, commi da 64 a 67, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Dunque, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 agli articoli 67 e 68 del TUIR, l’Agenzia delle entrate sottolinea che:

  • il novellato articolo 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;

  • il nuovo articolo 68, nel definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Inoltre, il documento di prassi evidenza come il comma 65 della Legge di bilancio 2024 stabilisca che alle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito.

 

L’articolo 1, commi 86 e 87, della Legge di bilancio 2024 introduce, invece, novità in materia di variazione dello stato dei beni, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio:

  • il comma 86 prevede un potere di verifica dell’Agenzia delle entrate funzionale a indurre il contribuente all’adempimento degli obblighi di comunicazione laddove non eseguiti o non eseguiti correttamente e, quindi, ad aggiornare eventualmente la rendita catastale negli atti del catasto dei fabbricati;

  • il comma 87 introduce, anche per i casi di omessa denuncia delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, un meccanismo di stimolo alla compliance, che consente ai soggetti destinatari della comunicazione di provvedere spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.

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